Art. 13 · Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

Art. 13

Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

In vigore dal 22 ott 2014
Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive 1.   Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine quali definite all', punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati. 2.   Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché, se del caso, le azioni volontarie e i codici di buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno. 3.   Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente all', paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più possibile coordinati all’appropriato livello regionale. 4.   I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di: a) sensibilizzare; b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi; c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali di cui all'. 5.   I piani d'azione elaborati in conformità del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.
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