Art. 1
In vigore dal 17 ott 2014
All'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«3. Quando la posizione corta netta raggiunge o supera la soglia di notifica ai sensi degli articoli 5 e 7 o la soglia di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 236/2012, un'entità giuridica di un gruppo notifica e comunica, ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012, la posizione corta netta su un particolare emittente, calcolata ai sensi del paragrafo 1, purché nessuna posizione corta netta a livello di gruppo calcolata conformemente al paragrafo 2 raggiunga o superi la soglia di notifica o di comunicazione.»
Storico versioni
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