Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ott 2014
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è così modificato: 1) il capo I è soppresso; 2) è inserito il seguente capo I bis: «CAPO I bis CONSEGNE DI LATTE CRUDO AI PRIMI ACQUIRENTI Articolo 1 bis 1.   A norma dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal 1o maggio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio. Il quantitativo complessivo di latte vaccino crudo è espresso in chilogrammi e fa riferimento al tenore effettivo di materie grasse del latte. 2.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, ai fini di rispettare la scadenza di cui al paragrafo 1.» ; 3) all', paragrafo 3, lettera b), le parole «se è disponibile» sono soppresse; 4) all'articolo 4, il riferimento alla sezione K è sostituito da un riferimento alla sezione J; 5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). 2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 le comunicazioni di cui agli sono effettuate dagli Stati membri con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a loro disposizione. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o delle autorità competenti, secondo i casi. (*1)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).» "
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