Art. 7 · Prescrizioni applicabili alle fonti di energia e ai dispositivi di accumulo dell'energia dei sistemi di frenatura, dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e dei veicoli su cui sono montati

Art. 7

Prescrizioni applicabili alle fonti di energia e ai dispositivi di accumulo dell'energia dei sistemi di frenatura, dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e dei veicoli su cui sono montati

In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni applicabili alle fonti di energia e ai dispositivi di accumulo dell'energia dei sistemi di frenatura, dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e dei veicoli su cui sono montati Le procedure di prova e le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili alle fonti di energia e ai dispositivi di accumulo dell'energia dei sistemi di frenatura, dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e dei veicoli su cui sono montati sono seguite e verificate in conformità all'allegato IV.
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