Art. 18 · Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

Art. 18

Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

In vigore dal 15 ott 2014
Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti Le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente per motivi riguardanti la sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura se tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto.
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