Art. 17
Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
In vigore dal 15 ott 2014
Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
A norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, con effetto dal 1o gennaio 2016, le autorità di omologazione non rifiutano, per motivi inerenti alla sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura, il rilascio dell'omologazione UE a tipi di veicoli agricoli e forestali conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
Con effetto dal 1o gennaio 2020 e in conformità all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e all' del presente regolamento, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione ai tipi di veicoli delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto.
Con effetto dal 1o gennaio 2018, le autorità nazionali, nel caso di veicoli nuovi non conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e alle disposizioni del presente regolamento sulla sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura, vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli.
Con effetto dal 1o gennaio 2021, per i veicoli nuovi delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto di cui all', le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli.
Storico versioni
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