Art. 17 · Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

Art. 17

Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

In vigore dal 15 ott 2014
Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti A norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, con effetto dal 1o gennaio 2016, le autorità di omologazione non rifiutano, per motivi inerenti alla sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura, il rilascio dell'omologazione UE a tipi di veicoli agricoli e forestali conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Con effetto dal 1o gennaio 2020 e in conformità all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e all' del presente regolamento, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione ai tipi di veicoli delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto. Con effetto dal 1o gennaio 2018, le autorità nazionali, nel caso di veicoli nuovi non conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e alle disposizioni del presente regolamento sulla sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura, vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli. Con effetto dal 1o gennaio 2021, per i veicoli nuovi delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto di cui all', le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli.
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