Art. 16
Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati
In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati
1. Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai veicoli su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII.
2. I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto su nuovi tipi di veicoli delle categorie T e C dopo il 31 dicembre 2019 e su nuovi veicoli di tali categorie dopo il 31 dicembre 2020.
Storico versioni
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