Art. 14 · Prescrizioni e procedure di prova applicabili ai sistemi di frenatura antibloccaggio e ai veicoli su cui sono montati

Art. 14

Prescrizioni e procedure di prova applicabili ai sistemi di frenatura antibloccaggio e ai veicoli su cui sono montati

In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni e procedure di prova applicabili ai sistemi di frenatura antibloccaggio e ai veicoli su cui sono montati Le procedure di prova e le prescrizioni applicabili ai sistemi di frenatura antibloccaggio e ai veicoli su cui sono montati sono seguite e verificate in conformità all'allegato XI.
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