Art. 11 · Prescrizioni applicabili alle prove da eseguire sui sistemi di frenatura a inerzia, sui dispositivi di frenatura, sui collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e sui veicoli su cui sono montati per quanto concerne la frenatura

Art. 11

Prescrizioni applicabili alle prove da eseguire sui sistemi di frenatura a inerzia, sui dispositivi di frenatura, sui collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e sui veicoli su cui sono montati per quanto concerne la frenatura

In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni applicabili alle prove da eseguire sui sistemi di frenatura a inerzia, sui dispositivi di frenatura, sui collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e sui veicoli su cui sono montati per quanto concerne la frenatura Le procedure e le prescrizioni applicabili alle prove da eseguire sui sistemi di frenatura a inerzia, sui dispositivi di frenatura, sui collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e sui veicoli su cui sono montati per quanto concerne la frenatura sono seguite e verificate in conformità all'allegato VIII.
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