Art. 2 · Date di riferimento e d'invio delle segnalazioni

Art. 2

Date di riferimento e d'invio delle segnalazioni

In vigore dal 13 ott 2014
Date di riferimento e d'invio delle segnalazioni 1.   Gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi trasmettono la relazione di cui all', lettera a), entro dieci giorni lavorativi dall'evento. 2.   Il periodo di riferimento per le informazioni di cui all', lettera b), è della durata di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a decorrere dall'anno di calendario 2016. Il formato comune di pubblicazione è usato per pubblicare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE sul sito web dell'autorità competente entro il 1o giugno dell'anno seguente il periodo di riferimento. 3.   I formati stabiliti agli allegati I e II sono usati a fini di relazione e pubblicazione, conformemente a quanto disposto all', lettere a) e b), rispettivamente.
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