Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 13 ott 2014
Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento specifica i formati comuni relativi a: a) le relazioni di operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE; b) la pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE.
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