Art. 97 · Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia

Art. 97

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia come segue: dove, in relazione alle polizze di assicurazione e di riassicurazione con capitale a rischio positivo: (a) CAR è il capitale a rischio totale, ossia la somma, in relazione a ogni contratto, del valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi: i) la somma di quanto segue: — l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo; — il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo; ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo; (b) q è il tasso di mortalità medio atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata; (c) n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare in caso di morte incluse nella migliore stima; (d) ik è il tasso a pronti annualizzato per la scadenza k della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-97