Art. 92
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione vita
In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione vita
In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di longevità per l'assicurazione vita come segue:
dove, in relazione alle polizze di cui all', paragrafo 2:
(a)
q è il tasso medio di mortalità atteso degli assicurati nel corso dei 12 mesi successivi ponderato per la somma assicurata;
(b)
n è la durata modificata in anni delle prestazioni da erogare ai beneficiari incluse nella migliore stima;
(c)
BElong
è la migliore stima delle obbligazioni soggette al rischio di longevità.
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