Art. 88 · Proporzionalità

Art. 88

Proporzionalità

In vigore dal 10 ott 2014
Proporzionalità 1.   Ai fini dell', le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano se il calcolo semplificato è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi effettuando una valutazione che includa tutti i seguenti aspetti: (a) una valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi dell'impresa che rientrano nel modulo o nel sottomodulo pertinente; (b) una valutazione in termini qualitativi o quantitativi, a seconda del caso, dell'errore introdotto nei risultati del calcolo semplificato a causa di uno scostamento tra quanto segue: i) le ipotesi sottese al calcolo semplificato in relazione al rischio; ii) i risultati della valutazione di cui alla lettera a). 2.   Un calcolo semplificato non è considerato proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 2, lettera b), comporta un'inesattezza del requisito patrimoniale di solvibilità che potrebbe influire sulle decisioni o sul giudizio dell'utente delle informazioni relative a tale requisito, salvo che il calcolo semplificato abbia come risultato un requisito patrimoniale di solvibilità superiore a quello risultante dal calcolo effettuato secondo la formula standard.
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