Art. 86
In vigore dal 10 ott 2014
Nonostante l', paragrafo 2, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono il rischio di sottoscrizione attraverso contratti di riassicurazione o società veicolo soggetti a un rischio di base rilevante dovuto a un disallineamento di valuta tra il rischio di sottoscrizione e la tecnica di attenuazione del rischio, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono tenere conto della tecnica di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, a condizione che tale tecnica sia conforme all', all', paragrafi 1, 3 e 4, e all' e che il calcolo sia effettuato tenendo conto di quanto segue:
(a)
il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta tra il rischio di sottoscrizione e la tecnica di attenuazione del rischio è preso in considerazione nel modulo, nel sottomodulo o nello scenario del rischio di sottoscrizione pertinente della formula standard al livello più granulare possibile aggiungendo il 25 % della differenza tra quanto segue e il requisito patrimoniale calcolato conformemente al modulo, al sottomodulo o allo scenario pertinente:
i)
il requisito patrimoniale ipotetico per il modulo, il sottomodulo o lo scenario pertinente del rischio di sottoscrizione che risulterebbe dal verificarsi simultaneo dello scenario di cui all';
ii)
il requisito patrimoniale per il modulo, il sottomodulo o lo scenario pertinente del rischio di sottoscrizione;
(b)
se la tecnica di attenuazione del rischio riguarda più di un modulo, sottomodulo o scenario, il calcolo di cui alla lettera a) è effettuato per ognuno di tali moduli, sottomoduli o scenari. Il requisito patrimoniale risultante da tali calcoli non deve superare il 25 % della capacità del contratto di riassicurazione non proporzionale o della società veicolo.
Storico versioni
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