Art. 85
In vigore dal 10 ott 2014
Le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali sono che non vi sia alcuna differenza in termini di rischio tra le esposizioni verso dette amministrazioni regionali e autorità locali e le esposizioni verso l'amministrazione centrale, in virtù di specifici poteri di imposizione fiscale delle prime, e che vi sia uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento.
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