Art. 83

Art. 83

In vigore dal 10 ott 2014
1.   Se il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale calcolo tiene conto di tutte le seguenti ipotesi: (a) lo scenario non modifica l'importo del margine di rischio incluso nelle riserve tecniche; (b) lo scenario non modifica il valore delle attività e passività fiscali differite; (c) lo scenario non modifica il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche; (d) l'impresa non adotta misure di gestione durante lo scenario. 2.   Il calcolo delle riserve tecniche risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario sui fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al paragrafo 1 non modifica il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale e tiene conto di tutti i seguenti aspetti: (a) fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), le future misure di gestione adottate in conseguenza dello scenario, a condizione che siano conformi all'; (b) l'eventuale impatto negativo rilevante dello scenario o delle misure di gestione di cui alla lettera a) sulla probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi semplificati per calcolare le riserve tecniche risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario di cui al paragrafo 1, a condizione che il metodo semplificato non comporti un'inesattezza del requisito patrimoniale di solvibilità che possa influire sulle decisioni o sul giudizio dell'utente delle informazioni relative a tale requisito, salvo che il calcolo semplificato abbia come risultato un requisito patrimoniale di solvibilità superiore a quello risultante dal calcolo effettuato secondo la formula standard. 4.   Il calcolo delle attività e delle passività risultanti dalla determinazione dell'impatto di uno scenario di cui al paragrafo 1 tiene conto dell'impatto dello scenario sul valore di eventuali strumenti di attenuazione del rischio pertinenti detenuti dall'impresa che siano conformi agli articoli da 209 a 215. 5.   Se lo scenario comporta un aumento dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, il calcolo del modulo o del sottomodulo si basa sull'ipotesi che lo scenario non abbia alcun impatto sui fondi propri di base.
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