Art. 71 · Livello 1 — Aspetti che determinano la classificazione

Art. 71

Livello 1 — Aspetti che determinano la classificazione

In vigore dal 10 ott 2014
Livello 1 — Aspetti che determinano la classificazione 1.   Gli aspetti di cui al paragrafo 69 sono i seguenti: (a) l'elemento dei fondi propri di base: i) se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti i) e ii), ha un grado inferiore rispetto a tutti gli altri crediti in caso di procedure di liquidazione riguardanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione; ii) se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), ha lo stesso grado, o un grado superiore, rispetto agli elementi di cui all', lettera a), punti i) e ii), ma un grado inferiore rispetto agli elementi di cui agli che presentano gli aspetti rispettivamente di cui agli e ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati; (b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa; (c) l'elemento dei fondi propri di base è immediatamente disponibile per assorbire perdite; (d) l'elemento dei fondi propri di base assorbe le perdite almeno in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e non ostacola la ricapitalizzazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (e) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), possiede uno dei seguenti meccanismi di assorbimento delle perdite in conto capitale da attivare al verificarsi dell'evento attivatore di cui al paragrafo 8: i) l'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base è ridotto come indicato al paragrafo 5; ii) l'elemento dei fondi propri di base si converte automaticamente in un elemento dei fondi propri di base di cui all', lettera a), punto i) o ii), come indicato al paragrafo 6; iii) un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale che consegua un esito equivalente al meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale di cui al punto i) o ii); (f) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri: i) se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti i) e ii), l'elemento ha una durata indeterminata o, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia una durata fissa, ha la stessa durata dell'impresa; ii) se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), l'elemento ha una durata indeterminata; la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base non si verifica prima di 5 anni dalla data di emissione; (g) l'elemento dei fondi propri di base di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento solo dopo un periodo compreso tra 5 e 10 anni dalla data di emissione qualora il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa sia superato con un margine adeguato tenendo conto della posizione di solvibilità dell'impresa, compreso il piano di gestione patrimoniale a medio termine dell'impresa; (h) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza; (i) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), non include incentivi a rimborsare o riscattare l'elemento che aumentino la possibilità che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione rimborsi o riscatti l'elemento dei fondi propri di base qualora abbia la facoltà di farlo; (j) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta degli elementi di cui all', lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), prevede la sospensione del rimborso o del riscatto di tale elemento, qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporti detta inosservanza, fino a quando l'impresa non rispetti detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporti la sua inosservanza; (k) in deroga alla lettera j), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento; ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di livello 1 almeno della stessa qualità o viene convertito in tale altro elemento; iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto; (l) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri: i) se si tratta di elementi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), le disposizioni legali o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base o la legislazione nazionale prevedono l'annullamento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza; ii) se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base prevedono l'annullamento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza; (m) l'elemento dei fondi propri di base può prevedere la distribuzione se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione relativa a un elemento dei fondi propri di base comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare l'annullamento delle distribuzioni; ii) la distribuzione non determina un ulteriore indebolimento della posizione di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo la distribuzione; (n) l'elemento dei fondi propri di base, se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti i), ii), iii) e v), e lettera b), consente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di disporre di una piena flessibilità riguardo alle distribuzioni relative a tale elemento; (o) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri di base, possano comportare la non conformità di tale elemento all', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. 2.   Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di livello 1 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se si tratta di elementi dei fondi propri di base di cui all', lettera a), punti i) e ii), la piena flessibilità riguardo alle distribuzioni sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) non esiste un trattamento preferenziale per le distribuzioni riguardo all'ordine dei pagamenti delle distribuzioni e i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni; b) le distribuzioni sono pagate con elementi distribuibili; c) il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo al quale l'elemento dei fondi propri è stato acquistato al momento dell'emissione e non esistono un massimale o altre limitazioni del livello massimo della distribuzione; d) nonostante la lettera c), in caso di strumenti emessi da mutue o imprese a forma mutualistica può essere fissata una soglia massima o un'altra limitazione del livello massimo della distribuzione, a condizione che la soglia massima o un'altra limitazione non siano un evento legato alle distribuzioni effettuate, o non effettuate, in relazione ad altri elementi dei fondi propri; e) non esiste alcun obbligo per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di effettuare distribuzioni; f) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; g) l'annullamento delle distribuzioni non impone alcuna limitazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera n), se si tratta di elementi dei fondi propri di base di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), la piena flessibilità riguardo alle distribuzioni sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le distribuzioni sono pagate con elementi distribuibili; b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative all'elemento dei fondi propri per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'impresa può utilizzare la liquidità derivante dall'annullamento di tali pagamenti senza limitazioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza; c) non esiste l'obbligo di sostituire la distribuzione con un pagamento in qualsiasi altra forma; d) non esiste l'obbligo di effettuare distribuzioni in caso di distribuzione effettuata in relazione a un altro elemento dei fondi propri; e) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un inadempimento da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; f) l'annullamento delle distribuzioni non impone alcuna limitazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto i), l'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base è ridotto in modo tale che siano detratti tutti gli elementi seguenti: (a) il credito del possessore di tale elemento in caso di procedura di liquidazione; (b) l'importo da pagare al momento del rimborso o del riscatto di tale elemento; (c) le distribuzioni pagate in relazione a tale elemento. 6.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto ii), le disposizioni che disciplinano la conversione in elementi dei fondi propri di base di cui all', lettera a), punto i) o ii) specificano uno dei seguenti aspetti: (a) il tasso di conversione e un limite sull'importo di conversione autorizzato; (b) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono nell'elemento dei fondi propri di base di cui all', lettera a), punto i) o ii). 7.   L'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base assorbe le perdite nel momento in cui si verifica l'evento attivatore. L'assorbimento delle perdite derivante dall'annullamento o da un riduzione delle distribuzioni non si ritiene sia sufficiente per essere considerato un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale di cui al paragrafo 1, lettera e). 8.   L'evento attivatore di cui al paragrafo 1, lettera e), è un'inosservanza grave del requisito patrimoniale di solvibilità. Ai fini del presente paragrafo, l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità è ritenuta grave se è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni: (a) l'importo degli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità è pari o inferiore al 75 % di tale requisito; (b) l'importo degli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo è pari o inferiore a tale requisito; (c) la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità non viene ristabilita entro un periodo di tre mesi dalla data in cui l'inosservanza di tale requisito è stata rilevata per la prima volta. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono specificare, nelle disposizioni che disciplinano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quelli di cui alle lettere da a) a c). 9.   Ai fini del paragrafo 1, lettere d), j) e l), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
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