Art. 70 · Riserva di riconciliazione

Art. 70

Riserva di riconciliazione

In vigore dal 10 ott 2014
Riserva di riconciliazione 1.   La riserva di riconciliazione di cui all', lettera a), punto vi) è pari all'eccedenza totale di attività rispetto alle passività diminuita di tutti gli elementi di seguito riportati: (a) l'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (b) i dividendi, le distribuzioni e gli oneri prevedibili; (c) gli elementi dei fondi propri di base contemplati dall', lettera a), punti da i) a v), dall', lettera a), e dall', lettera a); (d) gli elementi dei fondi propri di base non contemplati dall', lettera a), punti da i) a v), dall', lettera a), e dall', lettera a), che sono stati approvati dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'; (e) gli elementi dei fondi propri limitati che soddisfano uno dei seguenti requisiti: i) superano il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale nel caso di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità e di fondi separati (ring-fenced) conformemente all', paragrafo 1; ii) sono esclusi conformemente all', paragrafo 2; (f) l'importo delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE dedotto conformemente all', nella misura in cui non sia già incluso nelle lettere da a) a e). 2.   L'eccedenza di attività rispetto alle passività di cui al paragrafo 1 comprende l'importo che corrisponde agli utili attesi inclusi nei premi futuri in conformità dell', paragrafo 2. 3.   Determinare se, e in che misura, la riserva di riconciliazione presenta gli aspetti di cui all' non equivale a valutare gli aspetti delle attività e delle passività inclusi nel calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività o gli elementi sottostanti nel bilancio delle imprese.
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