Art. 68
Trattamento delle partecipazioni ai fini della determinazione dei fondi propri di base
In vigore dal 10 ott 2014
Trattamento delle partecipazioni ai fini della determinazione dei fondi propri di base
1. Ai fini della determinazione dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i fondi propri di base di cui all' della direttiva 2009/138/CE sono ridotti dell'intero valore delle partecipazioni ai sensi dell', paragrafo 2, di detta direttiva detenute in un ente creditizio o finanziario che supera il 10 % degli elementi di cui all', lettera a), punti i), ii), iv) e vi).
2. Ai fini della determinazione dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i fondi propri di base di cui all' della direttiva 2009/138/CE sono ridotti della parte del valore di tutte le partecipazioni ai sensi dell', paragrafo 2, di detta direttiva detenute in enti creditizi e finanziari diverse dalle partecipazioni di cui al paragrafo 1 che supera il 10 % degli elementi di cui all', lettera a), punti i), ii), iv) e vi).
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non deducono partecipazioni di tipo strategico di cui all' e incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE.
4. Le deduzioni ai sensi del paragrafo 2 si applicano su base proporzionale a tutte le partecipazioni di cui a tale paragrafo.
5. Le deduzioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 si effettuano dal livello corrispondente in cui la partecipazione ha aumentato i fondi propri della relativa impresa nel seguente modo:
(a)
gli elementi del capitale primario di classe 1 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi di cui all', lettera a) punti i), ii), iv) e vi);
(b)
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b);
(c)
gli strumenti di classe 2 di enti finanziari e creditizi si deducono dagli elementi dei fondi propri di base di cui all'.
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