Art. 65 · Valutazione della domanda — Informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato

Art. 65

Valutazione della domanda — Informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione della domanda — Informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato Ai fini della valutazione delle informazioni sull'esito dei richiami fatti in passato di cui all', paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti: (a) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha fatto in passato richiami dalle stesse controparti o da controparti simili in circostanze identiche o simili; (b) se tali informazioni siano rilevanti e affidabili per quanto riguarda il previsto esito dei richiami futuri.
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