Art. 64
Valutazione della domanda — Recuperabilità dei fondi
In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione della domanda — Recuperabilità dei fondi
Ai fini della valutazione della recuperabilità dei fondi di cui all', paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti:
(a)
se la recuperabilità dei fondi sia maggiore a seguito della disponibilità di garanzie reali o di un accordo simile che sia conforme agli articoli da 209 a 214;
(b)
se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che pregiudicano la recuperabilità dei fondi;
(c)
se la recuperabilità dei fondi sia soggetta a obblighi legali o regolamentari;
(d)
la capacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare provvedimenti per imporre alle controparti di adempiere ai loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.
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