Art. 64 · Valutazione della domanda — Recuperabilità dei fondi

Art. 64

Valutazione della domanda — Recuperabilità dei fondi

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione della domanda — Recuperabilità dei fondi Ai fini della valutazione della recuperabilità dei fondi di cui all', paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti: (a) se la recuperabilità dei fondi sia maggiore a seguito della disponibilità di garanzie reali o di un accordo simile che sia conforme agli articoli da 209 a 214; (b) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che pregiudicano la recuperabilità dei fondi; (c) se la recuperabilità dei fondi sia soggetta a obblighi legali o regolamentari; (d) la capacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare provvedimenti per imporre alle controparti di adempiere ai loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori.
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