Art. 63 · Valutazione della domanda — Status delle controparti

Art. 63

Valutazione della domanda — Status delle controparti

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione della domanda — Status delle controparti 1.   Ai fini della valutazione della capacità di pagare delle controparti di cui all', paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti: (a) il rischio di inadempimento delle controparti; (b) il rischio che il ritardo delle controparti nel soddisfare i propri impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori determini un inadempimento. 2.   In relazione al paragrafo 1, lettera a), le autorità di vigilanza valutano il rischio di inadempimento delle controparti esaminando la loro probabilità di inadempimento e la perdita per inadempimento (LGD), tenendo conto di tutti i seguenti criteri: (a) il merito di credito delle controparti, purché rifletta in modo adeguato la loro capacità di soddisfare gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (b) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che impediscono alle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (c) se le controparti siano soggette ad obblighi legali o regolamentari che ne riducono la capacità di soddisfare gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (d) se la forma giuridica delle controparti pregiudichi l'adempimento dei loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (e) se le controparti siano soggette ad altre esposizioni che ne riducono la capacità di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (f) se, in relazione all'impegno a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori, i termini contrattuali dell'accordo a norma della legge applicabile siano tali che le controparti hanno il diritto di compensare gli importi da loro dovuti a fronte di quelli loro dovuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 3.   In relazione al paragrafo 1, lettera b), le autorità di vigilanza valutano la posizione di liquidità delle controparti, tenendo conto di tutti i seguenti criteri: (a) se vi siano attualmente, o vi saranno in un futuro prevedibile, ostacoli pratici o giuridici che pregiudicano la capacità delle controparti di soddisfare prontamente i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (b) se le controparti siano soggette ad obblighi legali o regolamentari che potrebbero ridurne la capacità di soddisfare prontamente gli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (c) se la forma giuridica delle controparti pregiudichi il pronto adempimento degli impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori. 4.   Ai fini della valutazione della disponibilità a pagare delle controparti di cui all', paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto di tutti i seguenti aspetti: (a) la gamma di circostanze in cui l'elemento dei fondi propri accessori può essere richiamato per assorbire le perdite; (b) se esistono incentivi o disincentivi che potrebbero influenzare la disponibilità delle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori; (c) se precedenti operazioni tra le controparti e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi i precedenti casi di adempimento degli impegni a titolo degli elementi dei fondi propri accessori da parte delle controparti, forniscano un'indicazione della disponibilità delle controparti di soddisfare i loro impegni a titolo dell'elemento dei fondi propri accessori. 5.   Nel valutare la capacità e disponibilità di pagare delle controparti, le autorità di vigilanza prendono in considerazione altri eventuali fattori inerenti allo status delle controparti, fra cui, laddove pertinente, il modello di business dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 6.   Se un elemento dei fondi propri accessori riguarda un gruppo di controparti, le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono valutare lo status del gruppo delle controparti come se fosse un'unica controparte a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) le controparti non siano individualmente importanti; (b) le controparti incluse in tale gruppo siano sufficientemente omogenee; (c) la valutazione di un gruppo di controparti non sovrastimi la capacità e disponibilità di pagare delle controparti incluse in tale gruppo. 7.   Una controparte è considerata importante se è probabile che il suo status individuale abbia un effetto significativo sulla valutazione della capacità e disponibilità di pagare del gruppo di controparti.
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