Art. 57 · Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo

Art. 57

Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo 1.   Fatto salvo l' del presente regolamento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo prima di adeguare tali importi per tenere conto della perdita prevista a causa dell'inadempimento della controparte come differenza tra le seguenti stime: (a) la migliore stima calcolata al lordo di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE; (b) la migliore stima, dopo aver tenuto conto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo e senza un adeguamento per la perdita prevista a causa dell'inadempimento della controparte (migliore stima netta non adeguata), calcolata conformemente al paragrafo 2. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare metodi per dedurre la migliore stima netta non adeguata dalla migliore stima lorda senza una proiezione esplicita dei flussi di cassa sottesi agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano la migliore stima netta non adeguata sulla base di gruppi di rischi omogenei. Ciascuno di tali gruppi di rischi omogenei copre non più di un contratto di riassicurazione o di una società veicolo, salvo che tale contratto di riassicurazione o società veicolo comporti un trasferimento di rischi omogenei.
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