Art. 55 · Aree di attività

Art. 55

Aree di attività

In vigore dal 10 ott 2014
Aree di attività 1.   Le aree di attività di cui all' della direttiva 2009/138/CE sono quelle di cui all'allegato I del presente regolamento. 2.   L'assegnazione di un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione a un'area di attività riflette la natura dei rischi connessi all'obbligazione. La forma giuridica dell'obbligazione non è necessariamente determinante per la natura del rischio. 3.   A condizione che la base tecnica sia in linea con la natura dei rischi connessi all'obbligazione, le obbligazioni di assicurazione malattia praticate su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita sono assegnate alle aree di attività per l'assicurazione vita e le obbligazioni di assicurazione malattia praticate su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione non vita sono assegnate alle aree di attività per l'assicurazione non vita. 4.   Qualora le obbligazioni di assicurazione derivanti dalle operazioni di cui all', paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/138/CE non possano essere chiaramente assegnate alle aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento sulla base della loro natura, tali obbligazioni sono incluse nell'area di attività 32 di cui a detto allegato. 5.   Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione copra i rischi dell'assicurazione vita e non vita, le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono suddivise nelle loro parti vita e non vita. 6.   Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione copra i rischi delle aree di attività di cui all'allegato I del presente regolamento, le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono, per quanto possibile, suddivise nelle aree di attività appropriate. 7.   Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione includa obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione malattia e altre obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, tali obbligazioni sono, per quanto possibile, suddivise.
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