Art. 54 · Calcolo dello spread «fondamentale»

Art. 54

Calcolo dello spread «fondamentale»

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo dello spread «fondamentale» 1.   Lo spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, è calcolato in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo, sulla base degli indici pertinenti eventualmente disponibili. I metodi per dedurre lo spread«fondamentale» di un titolo obbligazionario sono gli stessi per ogni valuta e ogni paese e possono differire per i titoli di Stato e altri titoli obbligazionari. 2.   Il calcolo dello spread di credito di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE è basato sull'ipotesi che, in caso di inadempimento, sia possibile recuperare il 30 % del valore di mercato. 3.   La media a lungo termine di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2009/138/CE è basata sui dati relativi agli ultimi 30 anni. Qualora una parte dei dati non sia disponibile, essa è sostituita da dati ricostruiti. I dati ricostruiti sono basati sui dati disponibili e attendibili relativi agli ultimi 30 anni. I dati non attendibili sono sostituiti da dati ricostruiti utilizzando tale metodologia. I dati ricostruiti sono basati su ipotesi prudenziali. 4.   La perdita prevista di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/138/CE corrisponde alla perdita ponderata con la probabilità subita dall'impresa si assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui l'attività sia retrocessa a una classe di merito di credito inferiore e subito dopo sia sostituita. Il calcolo della perdita prevista è basato sull'ipotesi che l'attività sostitutiva soddisfi tutti i seguenti criteri: (a) l'andamento dei flussi di cassa dell'attività sostitutiva è identico a quello dell'attività sostituita prima del declassamento; (b) l'attività sostitutiva appartiene alla stessa classe dell'attività sostituita; (c) la classe di merito di credito dell'attività sostitutiva è identica o superiore a quella dell'attività sostituita prima del declassamento.
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