Art. 52 · Stress legato al rischio di mortalità

Art. 52

Stress legato al rischio di mortalità

In vigore dal 10 ott 2014
Stress legato al rischio di mortalità 1.   Lo stress legato al rischio di mortalità di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il più sfavorevole dei due seguenti scenari in termini di impatto sui fondi propri di base: (a) un incremento permanente istantaneo del 15 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo della migliore stima; (b) un incremento istantaneo di 0,15 punti percentuali dei tassi di mortalità (espressi in percentuale) utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali tale incremento comporta un aumento delle riserve tecniche tenendo conto di tutto quanto segue: (a) le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione; (b) laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all', anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente. 3.   Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-52