Art. 5 · Valutazione del merito di credito per emittente e per emissione

Art. 5

Valutazione del merito di credito per emittente e per emissione

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione del merito di credito per emittente e per emissione 1.   Se esiste una valutazione del merito di credito per uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene l'elemento che costituisce l'esposizione, si utilizza tale valutazione. 2.   Ove per un determinato elemento non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali l'elemento che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata in uno dei seguenti casi: (a) determina un requisito patrimoniale identico o superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o inferiore (junior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi; (b) determina un requisito patrimoniale identico o inferiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o superiore (senior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi. In tutti gli altri casi, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto che per l'esposizione non è disponibile alcuna valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta. 3.   Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non sono utilizzate come valutazioni del merito di credito per un altro emittente dello stesso gruppo.
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