Art. 49 · Portafogli di riferimento

Art. 49

Portafogli di riferimento

In vigore dal 10 ott 2014
Portafogli di riferimento 1.   I portafogli di riferimento di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE sono determinati in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo. I metodi applicati nel determinare i portafogli di riferimento sono identici per tutte le valute e tutti i paesi. 2.   Per ogni valuta e ogni paese, le attività del portafoglio di riferimento sono valutate conformemente all', paragrafo 1, e sono scambiate in mercati che, ad eccezione dei periodi di liquidità in condizioni di stress, sono conformi all', paragrafo 3. Gli strumenti finanziari scambiati in mercati che cessano temporaneamente di essere conformi all', paragrafo 3, possono essere inclusi nel portafoglio solo qualora si preveda che tali mercati possano essere nuovamente conformi ai criteri entro un periodo di tempo ragionevole. 3.   Per ogni valuta e ogni paese, il portafoglio di riferimento delle attività soddisfa tutti i seguenti requisiti: (a) per ogni valuta, le attività sono rappresentative degli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tale valuta per coprire la migliore stima per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate in detta valuta; per ogni paese, le attività sono rappresentative degli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tale paese per coprire la migliore stima per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vendute nel mercato assicurativo di detto paese e denominate nella valuta del paese in questione; (b) il portafoglio è basato su indici pertinenti facilmente disponibili al pubblico, se presenti, ed esistono criteri pubblicati riguardo ai tempi e ai modi di variazione degli elementi costitutivi di tali indici; (c) il portafoglio di attività include tutte le seguenti attività: — obbligazioni, cartolarizzazioni e prestiti, ivi compresi i prestiti ipotecari; — azioni; — immobili. Ai fini delle lettere a) e b), gli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in organismi di investimento collettivo e altri investimenti «confezionati» come fondi sono trattati come investimenti nelle attività sottostanti.
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