Art. 42
Aggiustamento per inadempimento della controparte
In vigore dal 10 ott 2014
Aggiustamento per inadempimento della controparte
1. Gli aggiustamenti per tenere conto delle perdite previste a causa dell'inadempimento di una controparte di cui all' della direttiva 2009/138/CE sono calcolati separatamente dal resto degli importi recuperabili.
2. Gli aggiustamenti per tenere conto delle perdite previste a causa dell'inadempimento di una controparte sono calcolati come il valore attuale atteso della variazione dei flussi di cassa sottesi agli importi recuperabili da tale controparte che deriverebbe dall'inadempimento della controparte, ivi compreso in seguito a insolvenza o controversia, in un determinato momento. A tale scopo, la variazione dei flussi di cassa non tiene conto dell'effetto di alcuna tecnica di attenuazione del rischio di credito della controparte diversa dalle tecniche di attenuazione dei rischi basate sulla detenzione di garanzie collaterali. Le tecniche di attenuazione del rischio non prese in considerazione sono riconosciute separatamente senza aumentare l'importo recuperabile da contratti di riassicurazione e da società veicolo.
3. Il calcolo di cui al paragrafo 2 tiene conto di possibili eventi qualificati come inadempimenti nel corso della durata di vita del contratto di riassicurazione o dell'accordo con la società veicolo, oltre che della possibilità e del modo in cui l'inadempimento varia nel tempo. Il calcolo è effettuato separatamente per ciascuna controparte e per ogni area di attività. Nell'ambito dell'assicurazione non vita, il calcolo è effettuato separatamente anche per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare.
4. La perdita media in caso di inadempimento di una controparte, di cui all' della direttiva 2009/138/CE, non è valutata a un livello inferiore al 50 % degli importi recuperabili escludendo l'aggiustamento di cui al paragrafo 1, salvo che esista una base affidabile per un'altra valutazione.
5. La probabilità di inadempimento di una società veicolo è calcolata sulla base del rischio di credito inerente alle attività detenute dalla società veicolo.
Storico versioni
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