Art. 41 · Disposizioni generali

Art. 41

Disposizioni generali

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali 1.   Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo sono calcolati in modo coerente con i limiti dei contratti di assicurazione o di riassicurazione ai quali tali importi si riferiscono. 2.   Gli importi recuperabili da società veicolo, gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione «finite» di cui all' della direttiva 2009/138/CE e gli importi recuperabili da altri contratti di riassicurazione sono calcolati ciascuno separatamente. Gli importi recuperabili da società veicolo non superano l'esposizione massima al rischio aggregata di tali società veicolo nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 3.   Ai fini del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, i flussi di cassa includono unicamente i pagamenti in relazione al risarcimento per eventi assicurativi e ai crediti di assicurazione non regolati. I pagamenti in relazione ad altri eventi o ai crediti di assicurazione regolati non sono incorporati negli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo e in altri elementi delle riserve tecniche. In caso di deposito per i flussi di cassa, gli importi recuperabili sono adeguati di conseguenza per evitare il doppio computo delle attività e delle passività legate al deposito. 4.   Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo per le obbligazioni di assicurazione non vita sono calcolati separatamente per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare nel seguente modo: (a) i flussi di cassa relativi alle riserve per sinistri da pagare includono i pagamenti dei risarcimenti legati ai sinistri incorporati nelle riserve lorde per i sinistri da pagare dell'impresa di assicurazione o di riassicurazioni che cede i rischi; (b) i flussi di cassa relativi alle riserve premi includono tutti gli altri pagamenti. 5.   Qualora i flussi di cassa dalle società veicolo verso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dipendano direttamente dai crediti vantati nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cede i rischi, si tiene conto degli importi recuperabili da tali società veicolo per crediti futuri solo se è possibile verificare in modo prudente, attendibile e obiettivo che il disallineamento strutturale tra crediti e importi recuperabili non è sostanziale.
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