Art. 40 · Circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico e i metodi da utilizzare

Art. 40

Circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico e i metodi da utilizzare

In vigore dal 10 ott 2014
Circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico e i metodi da utilizzare 1.   Ai fini dell', paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, l'affidabilità è valutata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e le riserve tecniche sono valutate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 2.   La riproduzione dei flussi di cassa è ritenuta attendibile qualora i flussi di cassa possano essere riprodotti per quanto riguarda importo e tempi in relazione ai rischi sottostanti di tali flussi di cassa e in tutti gli scenari possibili. I seguenti flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non possono essere riprodotti in modo affidabile: (a) i flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che dipendono dalla probabilità che i contraenti eserciteranno le opzioni contrattuali, fra cui l'estinzione anticipata e il riscatto; (b) i flussi di cassa connessi alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che dipendono dal livello, dalla tendenza o dalla volatilità dei tassi di mortalità, invalidità, malattia e morbilità; (c) tutte le spese che saranno sostenute per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. 3.   Gli strumenti finanziari sono ritenuti strumenti finanziari per i quali è osservabile un valore di mercato affidabile qualora tali strumenti finanziari siano scambiati su un mercato attivo, idoneo per spessore, liquidità e trasparenza. I mercati attivi sono anche conformi all', paragrafo 4. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano il valore delle riserve tecniche sulla base del prezzo di mercato degli strumenti finanziari utilizzati nella riproduzione.
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