Art. 4 · Requisiti generali sull'uso delle valutazioni del merito di credito

Art. 4

Requisiti generali sull'uso delle valutazioni del merito di credito

In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti generali sull'uso delle valutazioni del merito di credito 1.   Le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare una valutazione esterna del merito di credito per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard solo se è stata emessa da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o è stata approvata da un'ECAI ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2.   Le imprese di assicurazione o di riassicurazione prescelgono una o più ECAI ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard. 3.   L'utilizzo delle valutazioni del merito di credito è coerente e tali valutazioni non sono utilizzate selettivamente. 4.   Nell'utilizzo delle valutazioni del merito di credito, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tutti i seguenti obblighi: (a) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta per una certa classe di elementi, le utilizza in modo coerente per tutti gli elementi appartenenti a tale classe; (b) se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta, le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo; (c) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza solo le valutazioni del merito di credito dell'ECAI prescelta che tengono conto degli importi complessivi ad essa dovuti a titolo di capitale e di interessi; (d) qualora per un elemento provvisto di rating esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare i requisiti patrimoniali per l'elemento in questione; (e) qualora per un elemento provvisto di rating esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a parametri differenti, si utilizza la valutazione corrispondente al requisito patrimoniale più alto; (f) qualora per un elemento provvisto di rating esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, si utilizzano le due valutazioni corrispondenti ai due requisiti patrimoniali più bassi. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono diversi, tra le due valutazioni del merito di credito si utilizza quella corrispondente al requisito patrimoniale più elevato. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono identici, si utilizza la valutazione corrispondente a tale requisito patrimoniale; (g) le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano, se disponibili, le valutazioni del merito di credito richieste e non richieste. 5.   Qualora un elemento faccia parte delle esposizioni più grandi o più complesse dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'impresa effettua la propria valutazione interna del merito di credito dell'elemento e lo attribuisce a una delle sette classi di una scala di valutazione del merito di credito. Qualora la valutazione interna del merito di credito corrisponda a un requisito patrimoniale più basso di quello risultante dalle valutazioni del merito di credito di ECAI prescelte, ai fini del presente regolamento la valutazione interna del merito di credito viene ignorata. 6.   Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di tipo 2 di cui all', paragrafo 3, e le posizioni verso una ricartolarizzazione.
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