Art. 380 · Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi

Art. 380

Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi

In vigore dal 10 ott 2014
Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi I criteri di cui tenere conto per valutare se il regime prudenziale per la vigilanza di gruppo di un paese terzo sia equivalente a quello fissato al titolo III della direttiva 2009/138/CE sono i seguenti: (a) se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno i mezzi necessari, le conoscenze pertinenti, le capacità, incluse le risorse umane e finanziarie, e il mandato per tutelare efficacemente i contraenti e i beneficiari indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza; (b) se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno per legge o regolamento il potere di: i) determinare quali imprese sono soggette alla vigilanza a livello di gruppo; ii) vigilare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo; iii) irrogare sanzioni o adottare provvedimenti per far rispettare la normativa, se necessario; (c) se le autorità di vigilanza del paese terzo sono in grado di valutare efficacemente il profilo di rischio, la solvibilità e la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo nonché la strategia operativa del gruppo; (d) se l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo include almeno tutte le imprese sulle quali un'impresa partecipante ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE esercita un'influenza dominante o notevole, a meno che ciò non sia inappropriato dati gli obiettivi della vigilanza di gruppo; (e) se le autorità di vigilanza del paese terzo, nell'espletamento delle loro funzioni generali, prendono debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari a livello mondiale, soprattutto in situazioni di emergenza, avvalendosi delle informazioni disponibili al momento; (f) se le autorità di vigilanza del paese terzo tengono conto dei potenziali effetti prociclici dei loro interventi in periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari; (g) se il regime prudenziale del paese terzo impone un sistema efficace di governance a livello di gruppo che prescrive una gestione sana e prudente dell'attività e include tutti i seguenti requisiti: i) l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità; ii) il rispetto, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa, di requisiti di competenza e onorabilità equivalenti a quelli fissati all' della direttiva 2009/138/CE; iii) l'esistenza di processi efficaci per garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni sia all'interno del gruppo che alle competenti autorità di vigilanza; iv) l'esercizio di un'effettiva vigilanza sulle funzioni o attività esternalizzate; (h) se il regime prudenziale del paese terzo impone un sistema efficace di gestione dei rischi a livello di gruppo che comprende almeno tutti i seguenti elementi: i) le strategie, i processi e le procedure di segnalazione interne necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi ai quali il gruppo è o potrebbe essere esposto e le relative interdipendenze; ii) un sistema di controllo interno efficace; (i) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di dotarsi di valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e gestire le operazioni infragruppo e le concentrazioni di rischi; (j) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di stabilire e mantenere funzioni attuariali, di gestione dei rischi, di verifica della conformità e di audit interno efficaci; (k) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di compiere tutte le azioni seguenti: i) fornire alle autorità di vigilanza del paese terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza; ii) segnalare concentrazioni di rischi significative a livello di gruppo e operazioni infragruppo significative, quanto meno su base annuale; iii) pubblicare, almeno ogni anno, una relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria del gruppo equivalente a quella di cui all' della direttiva 2009/138/CE; (l) se il regime prudenziale del paese terzo impone che le proposte di modifica della politica aziendale o della direzione del gruppo o delle partecipazioni qualificate nel gruppo siano compatibili con la gestione sana e prudente del gruppo; (m) se la valutazione della situazione finanziaria del gruppo si basa su solidi principi economici e se la valutazione della solvibilità è basata su una valutazione economica di tutte le attività e passività; (n) se il regime prudenziale del paese terzo impone al gruppo di detenere risorse finanziarie adeguate e prevede tutti i seguenti elementi: i) l'obbligo a carico del gruppo di costituire riserve tecniche a fronte di tutte le sue obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo; ii) l'obbligo di investire le attività detenute a copertura delle riserve tecniche nell'interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato; iii) l'obbligo a carico del gruppo di investire solo in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi; iv) l'obbligo imposto dalle autorità di vigilanza del paese terzo al gruppo di soddisfare i requisiti patrimoniali stabiliti a un livello equivalente a quello di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che, in caso di perdite significative, garantisce che i contraenti e i beneficiari siano adeguatamente protetti e continuino a ricevere i pagamenti alle scadenze previste; v) l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo di mantenere un livello minimo di capitale, la cui mancata osservanza fa scattare un intervento della vigilanza immediato e definitivo; vi) l'obbligo a carico del gruppo di soddisfare il requisito patrimoniale con fondi propri di qualità sufficiente e che consentano di assorbire perdite significative e che gli elementi dei fondi propri considerati di qualità elevata dalle autorità di vigilanza assorbano le perdite in caso sia di continuità aziendale che di liquidazione; (o) se i requisiti patrimoniali del regime prudenziale del paese terzo sono basati sul rischio con l'obiettivo di tenere conto dei rischi quantificabili e se si tiene conto di un rischio significativo non quantificabile che non può essere incorporato nei requisiti patrimoniali tramite un altro meccanismo di vigilanza; (p) se il regime prudenziale del paese terzo consente un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza del paese terzo qualora il requisito patrimoniale di cui alla lettera n), punto iv), non sia rispettato; (q) se le autorità di vigilanza del paese terzo restringono l'uso degli elementi dei fondi propri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata qualora ritengano che non possano essere resi effettivamente disponibili per la copertura del requisito patrimoniale dell'impresa partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo; (r) se il calcolo della solvibilità di gruppo in base al regime prudenziale del paese terzo produce un risultato quanto meno equivalente a quello ottenuto con uno dei metodi di calcolo di cui agli della direttiva 2009/138/CE o una loro combinazione e se il calcolo garantisce che non vi sia doppio computo degli stessi fondi propri per coprire il requisito patrimoniale del gruppo e che sia eliminata la creazione infragruppo di capitale tramite finanziamenti reciproci; (s) se il regime prudenziale del paese terzo prevede che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio e se tale obbligo si estende alle informazioni trasmesse da tutte le autorità di vigilanza; (t) se il regime prudenziale del paese terzo prevede che, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo non sia divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione; (u) se il regime prudenziale del paese terzo prevede che, nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia stata dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possano essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali; (v) se le autorità di vigilanza del paese terzo che ricevono informazioni riservate da altre autorità di vigilanza possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per una qualsiasi delle seguenti finalità: i) per verificare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti l'accesso all'attività, il sistema di governance, l'informativa al pubblico e la valutazione della solvibilità; ii) per irrogare sanzioni; iii) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza; iv) nei procedimenti giudiziari relativi al regime di solvibilità nel paese terzo; (w) se le autorità di vigilanza del paese terzo sono autorizzate a scambiare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza o nel quadro dell'individuazione di violazioni del diritto societario e delle relative indagini, con altre autorità, organi o persone se tale autorità, organo o persona ha l'obbligo del segreto d'ufficio nel paese terzo in questione e le informazioni sono divulgate solo con l'esplicito consenso dell'autorità di vigilanza da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
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