Art. 38 · Impresa di riferimento

Art. 38

Impresa di riferimento

In vigore dal 10 ott 2014
Impresa di riferimento 1.   Il calcolo del margine di rischio è basato su tutte le seguenti ipotesi: (a) l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che calcola il margine di rischio (l'impresa originaria) è assunto da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione (l'impresa di riferimento); (b) nonostante la lettera a), qualora l'impresa originaria svolga simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, il portafoglio di obbligazioni di assicurazione relativo alle attività di assicurazione vita e alle obbligazioni di riassicurazione vita e il portafoglio di obbligazioni di assicurazione relativo alle attività di assicurazione non vita e alle obbligazioni di riassicurazione non vita sono assunti separatamente da due diverse imprese di riferimento; (c) il trasferimento di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione comprende qualsiasi contratto di riassicurazione e accordi con società veicolo riguardanti tali obbligazioni; (d) prima che il trasferimento abbia luogo, l'impresa di riferimento non ha alcuna obbligazione di assicurazione o di riassicurazione né fondi propri; (e) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento non assume nuove obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione; (f) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento raccoglie un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita; (g) dopo il trasferimento, l'impresa di riferimento dispone di attività pari alla somma del proprio requisito patrimoniale di solvibilità e delle riserve tecniche al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo; (h) le attività sono scelte in modo tale da ridurre al minimo il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di mercato cui l'impresa di riferimento è esposta; (i) il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento tiene conto di tutti i seguenti rischi: i) il rischio di sottoscrizione riguardo all'attività trasferita, ii) qualora sia sostanziale, il rischio di mercato di cui alla lettera h), diverso dal rischio di tasso di interesse, iii) il rischio di credito riguardo ai contratti di riassicurazione, agli accordi con società veicolo, agli intermediari, ai contraenti e a ogni altra esposizione sostanziale strettamente correlata alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, iv) il rischio operativo (j) la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, di cui all' della direttiva 2009/138/CE, nell'impresa di riferimento corrisponde per ogni rischio alla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche nell'impresa originaria; (k) non vi è capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di cui all' della direttiva 2009/138/CE per l'impresa di riferimento; (l) l'impresa di riferimento, fermo restando quanto indicato alle lettere e) e f), adotterà future misure di gestione coerenti con le future misure di gestione previste, di cui all', dell'impresa originaria. 2.   Nel corso della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, si presume che il requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione di cui all', paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2009/138/CE sia pari al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento sulla base delle ipotesi di cui al paragrafo 1. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera i), un rischio è ritenuto sostanziale qualora il suo impatto sul calcolo del margine di rischio potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.
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