Art. 378
Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi
In vigore dal 10 ott 2014
Criteri per valutare l'equivalenza dei paesi terzi
I criteri di cui tenere conto per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo sia equivalente a quello fissato al titolo I della direttiva 2009/138/CE sono i seguenti:
(a)
se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno il potere, per legge o regolamento, di vigilare effettivamente sulle imprese di assicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione o sulle imprese di riassicurazione e di imporre sanzioni o adottare misure per far rispettare la normativa laddove necessario;
(b)
se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno i mezzi necessari, le conoscenze pertinenti, le capacità, incluse le risorse umane e finanziarie, e il mandato per tutelare efficacemente i contraenti e i beneficiari indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza;
(c)
se le autorità di vigilanza del paese terzo, nell'espletamento delle loro funzioni generali, prendono debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari a livello mondiale, soprattutto in situazioni di emergenza, avvalendosi delle informazioni disponibili in quel momento;
(d)
se le autorità di vigilanza del paese terzo tengono conto dei potenziali effetti prociclici dei loro interventi in periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari;
(e)
se l'accesso alle attività di riassicurazione nel paese terzo è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare condizionata al rispetto di una serie di standard scritti, chiari, obiettivi e pubblicamente disponibili;
(f)
se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di governance che consenta una gestione sana e prudente dell'attività e prescriva tutti i requisiti ed obblighi seguenti:
i)
l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità;
ii)
il rispetto, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa, di requisiti di competenza e onorabilità equivalenti a quelli fissati all' della direttiva 2009/138/CE;
iii)
l'esistenza di processi efficaci per garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni sia all'interno dell'impresa che alle competenti autorità di vigilanza;
iv)
l'esercizio di un'effettiva vigilanza sulle funzioni o attività esternalizzate;
(g)
se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di disporre di un sistema efficace di gestione dei rischi che comprenda tutti i seguenti elementi:
i)
le strategie, i processi e le procedure di segnalazione interne necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze;
ii)
un sistema di controllo interno efficace;
(h)
se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di stabilire e mantenere funzioni attuariali, di gestione dei rischi, di verifica della conformità e di audit interno efficaci;
(i)
se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di:
i)
fornire alle autorità di vigilanza del paese terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza;
ii)
pubblicare, almeno ogni anno, una relazione sulla loro solvibilità e condizione finanziaria equivalente a quella di cui all' della direttiva 2009/138/CE;
(j)
se il regime di solvibilità del paese terzo impone che le proposte di modifica della politica aziendale o della direzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione o delle partecipazioni qualificate in tali imprese siano compatibili con il mantenimento di una gestione sana e prudente di tali imprese;
(k)
se la valutazione della situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione si basa su solidi principi economici e se i requisiti di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività;
(l)
se il regime di solvibilità del paese terzo impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali che esercitano attività di riassicurazione di detenere risorse finanziarie adeguate e prevede tutti i seguenti requisiti:
i)
l'obbligo a carico delle imprese di costituire riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di riassicurazione;
ii)
l'obbligo di investire le attività detenute a copertura delle riserve tecniche nell'interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto degli obiettivi dichiarati delle polizze;
iii)
l'obbligo a carico delle imprese di investire solo in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi;
iv)
l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali stabiliti a un livello equivalente a quello di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che, in caso di perdite significative, garantisce che i contraenti e i beneficiari siano adeguatamente protetti e continuino a ricevere i pagamenti alle scadenze previste;
v)
l'obbligo a carico delle imprese di mantenere un livello minimo di capitale, la cui mancata osservanza fa scattare un intervento delle autorità di vigilanza immediato e definitivo;
vi)
l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare i requisiti patrimoniali di cui ai punti iv) e v) con fondi propri di qualità sufficiente e che consentano di assorbire perdite significative, nonché l'obbligo che gli elementi dei fondi propri considerati di qualità elevata dalle autorità di vigilanza assorbano le perdite in caso sia di continuità aziendale che di liquidazione;
(m)
se i requisiti patrimoniali del regime di solvibilità del paese terzo sono basati sul rischio con l'obiettivo di tenere conto dei rischi quantificabili e se si tiene conto di un rischio significativo non quantificabile che non può essere incorporato nei requisiti patrimoniali tramite un altro meccanismo di vigilanza;
(n)
se il regime di solvibilità del paese terzo consente un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza del paese terzo qualora il requisito patrimoniale di cui alla lettera l), punto iv), non sia rispettato;
(o)
se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio e se tale obbligo si estende alle informazioni trasmesse da tutte le autorità di vigilanza;
(p)
se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità di vigilanza del paese terzo non sia divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione;
(q)
se il regime di solvibilità del paese terzo prevede che, nei casi concernenti un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possano essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali;
(r)
se le autorità di vigilanza del paese terzo che ricevono informazioni riservate da autorità di vigilanza possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per una qualsiasi delle seguenti finalità:
i)
per verificare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti l'accesso all'attività di riassicurazione, il sistema di governance, l'informativa al pubblico e la valutazione della solvibilità;
ii)
per irrogare sanzioni;
iii)
nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza;
iv)
nei procedimenti giudiziari relativi al regime di solvibilità nel paese terzo;
(s)
se le autorità di vigilanza del paese terzo sono autorizzate a scambiare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza o nel quadro dell'individuazione di violazioni del diritto societario e delle relative indagini, con altre autorità, organi o persone se tale autorità, organo o persona ha l'obbligo del segreto d'ufficio nel paese terzo in questione e le informazioni sono divulgate solo con l'esplicito consenso dell'autorità di vigilanza da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
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