Art. 374 · Lingue

Art. 374

Lingue

In vigore dal 10 ott 2014
Lingue Se il collegio delle autorità di vigilanza comprende autorità di vigilanza di più di uno Stato membro, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione delle altre autorità interessate e del gruppo stesso, di redigere la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza in una lingua più comunemente usata dalle autorità di vigilanza interessate, come concordato in seno al collegio delle autorità di vigilanza.
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