Art. 372 · Elementi e contenuto

Art. 372

Elementi e contenuto

In vigore dal 10 ott 2014
Elementi e contenuto 1.   Gli articoli da 304 a 311 del presente regolamento si applicano alle informazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono presentare all'autorità di vigilanza del gruppo. Se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sono esonerate dall'obbligo di informativa con frequenza trimestrale conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza comprende soltanto modelli quantitativi annuali. L'obbligo di informativa con frequenza annuale non comprende le relazioni su base analitica se tutte le imprese del gruppo sono esonerate da esse ai sensi dell', paragrafo 7, di detta direttiva. 2.   La relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni aggiuntive: (a) relativamente all'attività e ai risultati del gruppo: i) un elenco di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate e le succursali; ii) una descrizione delle attività e delle fonti degli utili o delle perdite per ciascuna impresa partecipata effettiva ai sensi dell'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e per ciascuna succursale significativa ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento; iii) una descrizione del contributo di ciascuna impresa figlia all'attuazione della strategia del gruppo; iv) informazioni qualitative e quantitative sulle operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con il gruppo, nonché l'importo delle operazioni nel periodo di riferimento e i relativi saldi alla fine di detto periodo; (b) relativamente al sistema di governance del gruppo: i) una descrizione della conformità del meccanismo di controllo interno del gruppo ai requisiti di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE; ii) se applicabile, informazioni sulle imprese figlie comprese nella valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all', paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE; iii) informazioni qualitative e quantitative sui rischi specifici sostanziali a livello di gruppo; (c) relativamente alla gestione patrimoniale del gruppo: i) informazioni qualitative e quantitative sul requisito patrimoniale di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo; ii) informazioni qualitative e quantitative sul requisito patrimoniale di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna società di partecipazione assicurativa intermedia, società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista intermedia, società di partecipazione finanziaria mista e impresa strumentale del gruppo che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo; iii) informazioni qualitative e quantitative sui requisiti di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna impresa partecipata che è un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi o un ente pensionistico aziendale o professionale che è incluso nel calcolo della solvibilità di gruppo; iv) informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità nozionale e sui fondi propri per ciascuna impresa partecipata che è un'impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie e che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo; v) informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità e sui fondi propri per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo; se si applica il metodo 2 ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE nel caso di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo che ha sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell' di detta direttiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i fondi propri ammissibili per soddisfare detto requisito conformemente alle disposizioni del paese terzo interessato sono individuati separatamente; vi) informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità e sui fondi propri per ogni altra impresa partecipata che è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo; vii) una descrizione delle società veicolo del gruppo che sono conformi ai requisiti di cui all' della direttiva 2009/138/CE; viii) una descrizione delle società veicolo del gruppo che sono regolamentate da un'autorità di vigilanza di un paese terzo e sono conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, allo scopo di includere una descrizione della verifica effettuata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di assicurazione finanziaria mista dell'equivalenza tra i requisiti cui sono soggette tali società veicolo nel paese terzo e i requisiti di cui all', paragrafo 2, di detta direttiva; ix) una descrizione di ciascuna società veicolo del gruppo diversa da quelle di cui ai punti vii) e viii), assieme a informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità e sui fondi propri di dette società, a condizione che siano incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo; x) se rilevante, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate che sono incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo, informazioni qualitative e quantitative sulla conformità dell'impresa all', paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/138/CE; xi) se rilevante, informazioni qualitative e quantitative sugli elementi dei fondi propri di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE che non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista per cui viene calcolata la solvibilità di gruppo, compresa una descrizione del modo in cui è stato effettuato l'aggiustamento ai fondi propri del gruppo; xii) se rilevante, informazioni qualitative sui motivi della classificazione degli elementi dei fondi propri di cui agli del presente regolamento.
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