Art. 370
Riferimento
In vigore dal 10 ott 2014
Riferimento
1. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano una relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria riguardante soltanto alcune delle imprese figlie, si applicano tutti i seguenti obblighi:
(a)
le altre imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista includono nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria un riferimento alla relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicata;
(b)
anche le relazioni uniche relative alla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicate ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE contengono un riferimento alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria delle altre imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista non pubblicano una relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie delle suddette imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista includono nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria un riferimento alle relazioni relative alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo pubblicate ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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