Art. 366
Lingue
In vigore dal 10 ott 2014
Lingue
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano la loro relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria nella o nelle lingue stabilite dall'autorità di vigilanza del gruppo.
2. Se il collegio delle autorità di vigilanza comprende autorità di vigilanza di più di uno Stato membro, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione delle altre autorità interessate e del gruppo stesso, di pubblicare la relazione di cui al paragrafo 1 anche in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate, come concordato in seno al collegio delle autorità di vigilanza.
3. Se una delle imprese figlie comprese nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria ha sede in uno Stato membro la o le cui lingue ufficiali sono diverse dalla o dalle lingue in cui è pubblicata la relazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza interessata può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e del gruppo stesso, di inserire in detta relazione una traduzione delle informazioni relative all'impresa figlia in questione in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista pubblica una traduzione di tutte le seguenti informazioni nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione:
(a)
la sintesi delle informazioni relative al gruppo contenute nella relazione;
(b)
le informazioni relative all'impresa figlia in questione contenute nella relazione, a meno che l'autorità di vigilanza interessata abbia concesso l'esenzione.
Storico versioni
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