Art. 364 · Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

Art. 364

Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative Alla pubblicazione di informazioni comparative da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista si applica l'.
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