Art. 363
Aggiornamenti
In vigore dal 10 ott 2014
Aggiornamenti
1. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo, esse trasmettono una versione aggiornata di detta relazione. Alla versione aggiornata si applicano gli del presente regolamento.
2. Fatti salvi i requisiti per la pubblicazione immediata di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi versione aggiornata della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo è pubblicata quanto prima possibile dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-363