Art. 360 · Lingue

Art. 360

Lingue

In vigore dal 10 ott 2014
Lingue 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo nella o nelle lingue stabilite dall'autorità di vigilanza del gruppo. 2.   Se il collegio delle autorità di vigilanza comprende autorità di vigilanza di più di uno Stato membro, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione delle altre autorità interessate e del gruppo stesso, di pubblicare la relazione di cui al paragrafo 1 anche in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate, come concordato in seno al collegio delle autorità di vigilanza. 3.   Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista ha sede in uno Stato membro la o le cui lingue ufficiali sono diverse dalla o dalle lingue in cui è pubblicata la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo, in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista pubblica una traduzione della sintesi della relazione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione.
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