Art. 358

Art. 358

In vigore dal 10 ott 2014
Se gli Stati membri consentono alle autorità di vigilanza di esercitare la vigilanza di gruppo su un sottogruppo ai sensi degli o 217 della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza adottano una decisione in tal senso soltanto in circostanze giustificate dall'esistenza di obiettive differenze tra il sottogruppo e il gruppo in termini di operazioni, organizzazione o profilo di rischio.
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