Art. 357 · Informazioni da scambiare sistematicamente

Art. 357

Informazioni da scambiare sistematicamente

In vigore dal 10 ott 2014
Informazioni da scambiare sistematicamente 1.   Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambiano le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 su base sistematica, a meno che stabiliscano in un accordo di coordinamento ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), che una parte di tali informazioni non è necessaria per le attività del collegio. Lo scambio avviene mediante trasmissione delle informazioni o facilitando l'accesso alle stesse. 2.   Le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza scambiano con l'autorità di vigilanza del gruppo, su base sistematica, le seguenti informazioni relativamente a ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata compresa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo: (a) la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, a meno che l'autorità di vigilanza del gruppo abbia approvato, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'inclusione delle imprese figlie del gruppo in un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria; (b) la relazione periodica alle autorità di vigilanza e i pertinenti modelli quantitativi annuali e trimestrali; (c) le conclusioni tratte dall'autorità di vigilanza interessata dopo la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza eseguita a livello di singola impresa. 3.   L'autorità di vigilanza del gruppo scambia le seguenti informazioni con le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio su base sistematica: (a) relativamente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista: i) la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo; ii) la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza e i pertinenti modelli quantitativi annuali e trimestrali di gruppo; iii) le conclusioni tratte dall'autorità di vigilanza del gruppo dopo la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza eseguita a livello di gruppo; (b) le informazioni di cui al paragrafo 2 per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata compresa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-357