Art. 356
Autorizzazione dell'autorità di vigilanza all'uso di parametri specifici del gruppo
In vigore dal 10 ott 2014
Autorizzazione dell'autorità di vigilanza all'uso di parametri specifici del gruppo
1. La domanda di autorizzazione all'uso di parametri specifici del gruppo di cui all' è presentata per iscritto all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista («il richiedente» ai fini del presente articolo) in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo o in una lingua da essa precedentemente approvata.
2. L'autorità di vigilanza del gruppo informa senza indugio le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza della ricezione della domanda e trasmette la domanda alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.
3. Prima di adottare la decisione finale, l'autorità di vigilanza del gruppo si consulta con le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza. Dopo la consultazione l'autorità di vigilanza del gruppo adotta la propria decisione sulla domanda. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la propria decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza. La decisione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo e in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza.
Storico versioni
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