Art. 350 · Prova dell'utilizzo di modelli interni di gruppo

Art. 350

Prova dell'utilizzo di modelli interni di gruppo

In vigore dal 10 ott 2014
Prova dell'utilizzo di modelli interni di gruppo 1.   Quando si utilizza un modello interno di gruppo, in conformità dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, i requisiti di cui agli articoli da 223 a 227 del presente regolamento sono soddisfatti dalle seguenti imprese: (a) l'impresa partecipante che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sulla base del modello interno di gruppo, relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo, e, se l'impresa partecipante è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, anche relativamente al risultato del modello interno al livello di detta impresa; (b) ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che calcola il proprio requisito patrimoniale di solvibilità sulla base del modello interno di gruppo, relativamente al risultato del modello interno sia a livello di gruppo, sia al livello dell'impresa; (c) ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo; (d) ogni società di partecipazione assicurativa partecipata o società di partecipazione finanziaria mista la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista sono conformi ai requisiti di cui all' del presente regolamento solo per le parti del modello interno di gruppo che coprono i rischi di detta impresa e quelli delle sue imprese partecipate.
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