Art. 349 · Decisione congiunta sulla domanda e sul piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello

Art. 349

Decisione congiunta sulla domanda e sul piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello

In vigore dal 10 ott 2014
Decisione congiunta sulla domanda e sul piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello 1.   Prima di giungere a una decisione congiunta assieme alle altre autorità di vigilanza interessate, conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo si consulta con le altre autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda, in conformità dell', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   La decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate è trasmessa in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente e a ciascuna autorità di vigilanza interessata la decisione tradotta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il richiedente. La decisione congiunta o, se del caso, la sua traduzione è trasmessa a ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che ha presentato domanda di autorizzazione all'uso del modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità dall'autorità di vigilanza che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa. 3.   Nella decisione congiunta, le autorità di vigilanza interessate possono prescrivere al richiedente di presentare un piano di transizione realistico per estendere l'ambito di applicazione del modello interno di gruppo.
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