Art. 346 · Prova dell'utilizzo dei modelli interni utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

Art. 346

Prova dell'utilizzo dei modelli interni utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

In vigore dal 10 ott 2014
Prova dell'utilizzo dei modelli interni utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato 1.   Quando si utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, i requisiti di cui agli articoli da 223 a 227 del presente regolamento sono soddisfatti da tutte le seguenti imprese o società: (a) l'impresa partecipante che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sulla base del modello interno; (b) ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo; (c) ogni società di partecipazione assicurativa partecipata o società di partecipazione finanziaria mista partecipata la cui attività è compresa del tutto o in parte nell'ambito di applicazione del modello interno, solo relativamente al risultato del modello interno a livello di gruppo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista sono conformi ai requisiti di cui all' del presente regolamento solo per le parti del modello interno che coprono i rischi di detta impresa e quelli delle sue imprese partecipate.
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