Art. 343 · Domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

Art. 343

Domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

In vigore dal 10 ott 2014
Domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato 1.   La domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, è presentata per iscritto all'autorità di vigilanza del gruppo in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo o in una lingua da essa precedentemente approvata. 2.   Ai fini del presente capo, le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui hanno sede le imprese partecipate comprese nell'ambito di applicazione del modello interno sono indicate come «le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda». 3.   L'autorità di vigilanza del gruppo informa senza indugio il collegio delle autorità di vigilanza della ricezione della domanda, trasmettendo quest'ultima alle altre autorità di vigilanza che partecipano alla sua valutazione. 4.   Se una delle autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda chiede che la domanda sia trasmessa, del tutto o in parte, in una lingua diversa da quella in cui è redatta la domanda trasmessa all'autorità di vigilanza del gruppo, deve prima farne richiesta a quest'ultima. L'autorità di vigilanza del gruppo chiede, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda, che la domanda stessa o la sua parte rilevante sia trasmessa nella lingua più comunemente usata dalle autorità di vigilanza interessate. 5.   In aggiunta alla documentazione e alle informazioni richieste ai sensi degli della direttiva 2009/138/CE, la domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato contiene tutta la documentazione e tutte le informazioni seguenti: (a) relativamente all'ambito di applicazione del modello: i) un elenco delle imprese partecipate comprese nell'ambito di applicazione del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato; per ciascuna impresa l'elenco contiene un riferimento alla sua autorità di vigilanza, le aree di attività nelle quali opera l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il metodo utilizzato per calcolare i dati consolidati conformemente all' del presente regolamento e la quota proporzionale applicata conformemente all' della direttiva 2009/138/CE; ii) la struttura giuridica e organizzativa del gruppo, con una descrizione di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate effettive ai sensi dell'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e le succursali significative ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento, nonché informazioni su operazioni e transazioni rilevanti all'interno del gruppo, a meno che tali informazioni siano rimaste immutate rispetto all'ultima relazione periodica di gruppo inviata alle autorità di vigilanza in conformità dell' del presente regolamento; iii) se applicabile, un elenco delle imprese partecipate escluse dall'ambito di applicazione del modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, insieme a una spiegazione dei motivi di tale esclusione; è fornita una descrizione dei metodi utilizzati per la valutazione dei rischi in queste imprese partecipate escluse, al fine di dimostrare che l'esclusione non determina una sottostima dei rischi complessivi cui il gruppo è esposto; nella domanda si dimostra che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato calcolato sulla base di una combinazione del modello interno e della formula standard rispecchia adeguatamente il profilo di rischio complessivo del gruppo; iv) per ciascuna impresa partecipata compresa nell'ambito di applicazione del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, una giustificazione dei motivi per cui il modello interno, pur includendo un'impresa partecipata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, non è utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata; a tal fine e per giustificare la non presentazione della domanda in conformità della procedura di cui all' della direttiva 2009/138/CE, una spiegazione del modo in cui il modello interno utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato si differenzia dal e interagisce con il modello interno utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate precedentemente approvato dalla sua autorità di vigilanza; l'impresa partecipante fornisce informazioni su eventuali piani futuri per estendere l'applicazione del modello interno al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate; (b) relativamente ai requisiti patrimoniali del gruppo: i) una stima del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato calcolato sulla base del modello interno e della formula standard per l'ultima volta in cui il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è stato calcolato sulla base della formula standard prima della presentazione della domanda; ii) per ciascuna impresa partecipata, il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base della formula standard per l'ultima data precedente la presentazione della domanda; iii) se applicabile, il requisito patrimoniale obbligatorio per le imprese partecipate che sono anche imprese regolamentate, diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese nell'ambito di applicazione del modello interno per l'ultima volta che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è stato calcolato sulla base della formula standard prima della presentazione della domanda; iv) una spiegazione della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato calcolato sulla base del modello interno. Se una domanda è presentata prima che debba essere calcolato un requisito patrimoniale di solvibilità, i requisiti patrimoniali di solvibilità di cui ai punti i), ii) e iii) sono calcolati per una data anteriore alla data di presentazione della domanda.
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